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Amministrazione trasparente

Altri contenuti, accesso civico

(artt. 5, 5-bis e 5-ter, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33)

Ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. n. 33/2013 che prevede il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati la cui pubblicazione non sia stata effettuata, o dati ulteriori rispetto a quelli pubblicati, e al fine di favorire nell’attività imparzialità, trasparenza, pubblicità, economicità ed efficacia di seguito vengono disciplinate le modalità di accesso agli atti.

Accesso civico semplice
Le richieste di accesso civico semplice riguardano l’accesso a dati, documenti o informazioni soggetti ad obbligo di pubblicazione.

Accesso civico generalizzato
Le richieste di accesso civico generalizzato riguardano l’accesso a dati, documenti o informazioni ulteriori a quelli già pubblicati, a esclusione di quelli rientranti nei casi di esclusione previsti dall’articolo 5-bis del decreto trasparenza.
L’Istanza di accesso civico deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti. Non è necessario che sia motivata e il diritto di accesso non è sottoposto ad alcuna legittimazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.
L’accesso civico generalizzato può essere limitato o negato, nelle esigenze di tutela di interessi giuridicamente rilevanti indicati all’art. 5 bis D.lgs. 33/2013

  • per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:
    a) la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico;
    b) la sicurezza nazionale;
    c) la difesa e le questioni militari;
    d) le relazioni internazionali;
    e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
    f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
    g) il regolare svolgimento di attività ispettive.
  • per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
    a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
    b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
    c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.

Le richieste di accesso civico semplice e generalizzato possono essere presentate via mail alla Direzione della Fondazione G. Scola Onlus all’attenzione del
Direttore Amministrativo: direttore.amministrativo@fondazionegscola.it
La richiesta deve essere inoltrata via email e deve indicare in modo preciso e esaustivo i dati di cui si richiede l’accesso, ovvero dei dati ulteriori a quelli pubblicati a cui si richiede di accedere. Per la richiesta può essere utilizzato questo modello.
E’ necessario precisare in modo dettagliato e chiaro le tipologie di dati e informazioni richieste ovvero, in caso di atti e documenti, la tipologia degli atti, gli estremi e le date di riferimento e quanto altro si ritiene utile per la sua individuazione.

Le richieste di accesso civico agli atti verranno pubblicate annualmente con indicazione dell’esito della domanda e della data di richiesta nella sezione “amministrazione trasparente” sul sito www.fondazionegscolaonlus.com

ANNO 2024

Fino alla data del 31/05/2024 non sonno pervenute richieste di accesso civico.

ANNO 2020

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