Skip to content

Segnalazione di illeciti e irregolarità (whistleblowing)

Cos’è il Whistleblowing

Il whistleblowing, termine inglese che in italiano si traduce generalmente con “segnalazione di illeciti”, è il processo tramite il quale dipendenti e collaboratori di un’azienda possono segnalare eventuali illeciti riscontrati durante la propria attività ,in modo riservato e protetto da eventuali ritorsioni.
La persona che segnala l’illecito è chiamata “Whistleblower” o, in italiano, “Segnalante”.

Per cosa si può utilizzare

Per segnalare eventuali illeciti, di cui si è venuti a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo. per le seguenti violazioni:

  • del D.Lgs. 231/2001 e relativo Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
  • del Codice Etico;
  • di disposizioni normative nazionali, o dell’Unione europea, che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato.
In quali casi NON si applica il whistleblowing

Non rientrano nella casistica del whistleblowing:

  • segnalazioni di non conformità, disservizi, criticità, pericoli, mancati infortuni e/o incidenti previste dalle procedure interne aziendali in materia di qualità, sicurezza e ambiente (in questi casi si devono utilizzare le modalità di comunicazione in uso e previste dai sistemi di gestione o dalle procedure interne);
  • rivendicazioni di natura personale o collettiva riguardanti il rapporto di lavoro (questioni salariali o contrattuali, comportamenti discriminatori, diatribe fra colleghi, ecc. In questi casi ci si deve rivolgere direttamente agli uffici aziendali di riferimento, o farsi assistere dai rappresentanti sindacali)
Obbligo di buona fede del segnalante

Il segnalante, al fine di beneficiare delle tutele e della protezione offerte dalla legge:

  • deve effettuare la segnalazione in buona fede, riportando fatti e circostanze dei quali sia a conoscenza e, se richiesto, deve fornire informazioni, documenti e dati utili alla ricostruzione di quanto è accaduto.
  • se richiesto, deve collaborare con il Responsabile Whistleblowing e/o l’Organismo di Vigilanza della Fondazione per le fasi istruttorie.

Il segnalante può essere sanzionato nel caso in cui abbia agito in mala fede segnalando consapevolmente fatti o circostanze non vere o con l’intento di danneggiare la Fondazione, altre persone o colleghi.